Best Union Company: CdA approva fusione transfrontaliera per incorporazione

piazza-affariIl Consiglio di Amministrazione di Best Union Company, società italiana quotata a Piazza Affari ed operante nel business della biglietteria elettronica, del controllo degli accessi, dell’accoglienza e della sicurezza degli eventi, ha approvato venerdì scorso, 28 maggio 2010, il progetto di fusione per incorporazione in Best Union Company S.p.A. della società Best Union International B.V.. A darne notizia è stata Best Union Company con un comunicato ufficiale nel precisare che Best Union International B.V., società di diritto estero, risulta essere controllata al 100% dalla società italiana. L’operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione della subholding di diritto estero Best Union International B.V.. rientra nell’ambito di un progetto che mira sia al rafforzamento della società Capogruppo, sia ad una maggiore centralizzazione in grado di garantire, tra l’altro, efficienze e semplificazioni strutturali, ma anche, di conseguenza, il taglio di costi ed oneri legati al mantenimento di una subholding di diritto estero.

In merito a tale operazione Best Union Company, in linea con gli obiettivi industriali che la società persegue, ha inoltre sottolineato come la fusione transfrontaliera per incorporazione di Best Union International B.V. garantirà un maggior sviluppo ed una maggiore focalizzazione nel core-business sia operativo, sia finanziario della società. La fusione transfrontaliera per incorporazione non comporterà alcun impatto sulla composizione dell’azionariato; inoltre, Best Union Company, trattandosi di un’operazione semplificata, non procederà né ad alcun aumento del proprio capitale sociale, né ad assegnazione di azioni proprie in sostituzione della partecipazione in Best Union International B.V..

La partecipazione nella società di diritto estero, in accordo con quanto fa presente la società con una nota, sarà di conseguenza annullata senza procedere in merito all’operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione ad alcuna operazione di concambio di quote. Allo stesso modo, l’operazione non comporta neanche la maturazione, in capo agli azionisti della Capogruppo, di un diritto di recesso non essendone integrate le cause previste dalla Legge.

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