Entrate: nessun prelievo aggiuntivo sui prestiti obbligazionari

Una situazione particolare che si può incontrare nell’ambito dei prestiti obbligazionari, riguarda quelli della durata superiore ai diciotto mesi: in effetti, può accadere che vi siano dei problemi in relazione agli interessi se i prodotti sono stati nuovamente acquistati da coloro che li hanno emessi prima della scadenza naturale. Ebbene, in base a quanto si evince dalla risoluzione 11/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare ieri, non deve essere avviato il prelievo aggiuntivo del 20%, ma i titoli in questione devono comunque essere negoziati sul mercato di riferimento. Tra l’altro, una conclusione simile poteva essere estrapolata anche da una comunicazione del 2009 della Consob, la quale aveva dettato regole piuttosto severe a tal proposito.


Con il documento della nostra amministrazione finanziaria, comunque, si può raggiungere l’obiettivo della correttezza tributaria. Ma come si tassano esattamente gli strumenti finanziari? I tassi di interesse che dipendono dai prestiti di tipo obbligazionario devono necessariamente essere assoggettati alle ritenute alla fonte e le aliquote previste sono sostanzialmente due, il 12,50 e il 27%; la stessa Consob, in aggiunta, ha fatto intendere come sia necessario il rispetto degli interessi dei clienti retail, vale a dire di quegli investitori che hanno minore dimestichezza con il mondo della finanza, un obiettivo raggiungibile anche grazie all’impegno al riacquisto di titoli prima della scadenza.

Nell’ipotesi di più condizioni che si sono verificate in maniera contemporanea, allora i bond vanno rimborsati in via anticipata, su richiesta dello stesso investitore e a prescindere da quella che è la reale volontà degli emittenti. Si tratta pertanto di un elemento molto utile per quel che concerne i soggetti che intendono conservare lo strumento: se però la circolazione dei prestiti non dura fino al compimento dei diciotto mesi, allora l’emittente è costretto a pagare il 20% sul totale degli interessi e degli altri introiti relativi alla corresponsione complessiva.

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