Risarcimento Cirio – Parmalat

Buone notizie per gli investitori che hanno dovuto fare i conti con i flop Cirio e Parmalat. A darcene notizia è Valerio Stroppa, su Italia Oggi, che ci ricorda come, sulla base di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la banca che intende vendere titoli speculativi al cliente senza informarsi adeguatamente sul suo profilo di rischio deve pagare. Si aprono pertanto dei margini di tutela davvero interessanti per tutti quei risparmiatori che “fidandosi” dei consigli dei consulenti dell’istituto bancario, sono andati incontro a gravi perdite.

Non solo. Il quotidiano ricorda anche come “l’obbligo di risarcimento scatta anche in assenza di specifiche indicazioni da parte del risparmiatore sul suo «passato finanziario». L’istituto di credito deve valutare da sé la propensione al rischio dell’investitore, sulla base delle informazioni disponibili come età, professione, reddito e portafoglio detenuto”.

Come sopra anticipato, ad affermare il principio è stata la prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18039/2012, depositata lo scorso 19 ottobre. Il caso, ricorda ancora il quotidiano, riguardava un soggetto che nel 2000 aveva acquistato bond Cirio e Parmalat, poi non rimborsati a seguito dei crac finanziari delle due società (qui qualche consiglio per gli obbligazionisti Cirio).

“Il cliente si era così rivolto ai giudici di merito al fine di vedersi restituite le somme investite, giudicando la banca venditrice responsabile per avere agito in conflitto di interessi e per aver violato gli obblighi informativi in merito all’inadeguatezza delle operazioni” – ricordava ancora il quotidiano. Dopo un non accoglimento in primo e in secondo grado, la Cassazione ha dato ragione al ricorrente, precisando altresì che “quando a essere negoziati sono titoli riservati a investitori istituzionali, in periodo di grey market (cioè prima dell’emissione formale degli stessi), nonché in assenza di offering circular che ne illustra le caratteristiche, la banca deve utilizzare massima cautela nel negoziarli con i clienti retail, considerata la pericolosità intrinsceca di tali prodotti finanziari”.

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