Vittoria Assicurazioni chiarisce il rimborso sul prestito convertibile

VITTORIA-ASSICURAZIONILo scorso 5 febbraio Vittoria Assicurazioni, nota compagnia operante sin dal 1921 in tutti i rami del rischio e dei comparti assicurativi e la quale vanta rapporti commerciali con ben quindici istituti bancari, aveva effettuato un’importante comunicazione relativa al rimborso anticipato del proprio prestito obbligazionario: quest’ultimo è denominato, per l’appunto, Vittoria Assicurazioni – Fixed/Floater 2001/2016, ma la società ha voluto fornire, in merito, una serie di fondamentali precisazioni. La nota che è diffusa nel corso della giornata di ieri mette in evidenza, tra le altre cose, come il diritto di conversione possa essere esercitato a partire dal prossimo 20 maggio fino al 30 ottobre 2010.

 

Soltanto in un periodo successivo a quello appena citato, vale a dire in una data compresa tra il 2 novembre e il 2 dicembre 2010, la stessa Vittoria Assicurazioni provvederà a pubblicare un avviso specifico all’interno di un quotidiano a diffusione nazionale, in modo da dare ampio risalto alla notizia del rimborso anticipato relativo al prestito in data 1° gennaio 2011 e con accredito il 3 gennaio successivo, cioè il primo giorno non festivo che segue alla data dello stesso rimborso. Una volta decorsa la data di pubblicazione di questo avviso appena citato e fino al 27 dicembre 2010 (quest’ultimo giorno rappresenta, per la precisione, il quinto giorno lavorativo che precede la data di rimborso), il soggetto che sarà in possesso delle obbligazioni avrà la facoltà di presentare la domanda di conversione, rispettando sempre e comunque i termini e le condizioni che sono previste nell’articolo 7 del Regolamento del prestito.

 

Per quel che concerne, in conclusione, il rimborso che deve essere destinato agli obbligazionisti che non avranno esercitato la facoltà di conversione, esso sarà pari, per ognuna delle obbligazioni, al valore nominale dello stesso prodotto finanziario, in aggiunta al rateo degli interessi che sono maturati: quest’ultimo valore è pari al 5,5% al lordo delle ritenute d’imposta, senza che si debba provvedere a una deduzione per le spese.

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