Il trust a protezione dei beni della famiglia

Il trust a protezione dei beni della famiglia Paolo Borrelli Studio legale

Il trust, istituto giuridico di origine anglosassone, è ormai applicabile e diffuso in tutto il mondo. È nato con l’obiettivo di separare da un patrimonio determinati beni che possono essere utilizzati per il perseguimento di un interesse specifico o raggiungimento di uno scopo.

In pratica il “disponente“ affida e “trasferisce” temporaneamente la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio ad un soggetto di sua fiducia, il “trustee”, che ne assumerà il controllo e li gestirà per il raggiungimento dello scopo indicato dal disponente stesso, nell’interesse di uno o più beneficiari.

Nell’ordinamento italiano non vi sono norme specifiche in materia, pertanto bisogna fare riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. “In mancanza di una legge italiana, per istituire e regolamentare un trust è necessario – spiega l‘avvocato Paolo Borrelli – riferirsi alla normativa contenuta nella Convenzione che però è di limitata utilità, in quanto definisce solo i caratteri fondamentali del trust, ma non si addentra nella sua specifica regolamentazione”.

Le finalità del trust possono essere molteplici: amministrazione e protezione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali o familiari; tutela dei minori e dei soggetti incapaci; tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia; investimento in piani pensionistici o fondi comuni.

Il trust prescinde dal vincolo familiare, tutti lo possono costituire e non ha scadenze dipendenti dall’esistenza o meno del vincolo. Essendo uno strumento giuridico altamente flessibile, consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale non solo delle famiglie ma anche delle coppie di fatto non pienamente tutelate dal punto di vista giuridico.

“Il trust si configura – afferma l’avvocato Borrelli – come uno strumento giuridico estremamente versatile e dagli innumerevoli usi, capace da un lato di rispondere alla domanda di flessibilità che emerge dal contesto economico finanziario, dall’altro di superare i limiti degli istituti giuridici tradizionali dell’ordinamento italiano. Inoltre qualsiasi tipologia di beni può essere apportata, dagli immobili alle opere d’arti, e non vi sono vincoli legali per la sua costituzione, ad esempio il matrimonio per il fondo patrimoniale”.

Negli ultimi anni inoltre il trust ha riscosso enorme successo come strumento per prevenire o risolvere i conflitti patrimoniali purtroppo tipici della separazione o del divorzio, specie nei casi in cui sussista la necessità di tutelare gli interessi dei figli, magari ancora minorenni, o e dei soggetti diversamente abili.

Con il trust “familiare” il patrimonio conferito viene destinato alle esigenze della famiglia, in particolare di educazione ed istruzione della prole.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017, ha sancito che il trust familiare deve essere considerato un atto a titolo gratuito, in pratica non è prevista una controprestazione da parte dei familiari per i quali è istituito.

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