Buoni fruttiferi postali tassazione 2013

La circolare 21/E del 28 dicembre 2012 ha fornito ulteriori delucidazioni sulle modalità di tassazione dei buoni fruttiferi postali, a seguito del decreto salva-Italia 201/2011. Possiamo definirla una “mini-patrimoniale” ad hoc per i Bfp di Poste Italiane, che godono dell’esenzione fino a 5.000 euro. Inoltre, scompare anche l’applicazione del pro-rata nell’anno di emissione e di rimborso. Infine, scende l’imposta minima per i buoni fruttiferi cartacei, emessi prima del 2009, a 1,81 euro. I Bfp continuano ad essere risparmiati dal fisco, che negli ultimi tempi morde con decisione il risparmio degli italiani.

In effetti si tratta pur sempre di prodotti emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane, assistiti dalla garanzia statale ed esenti dall’imposta di successione. Inoltre, la tassazione è davvero molto favorevole, ovvero il 12,5% anziché quella classica del 20%. I Bfp che hanno un valore di rimborso inferiore a 5.000 euro non sono soggetti all’imposta di bollo, che dal 2013 è aumentata allo 0,15% (con importo minimo di 34,2 euro) dallo 0,1% del 2012.

FONDI PENSIONE: QUALI VANTAGGI FISCALI PER IL RISPARMIATORE?

Come previsto dal decreto attuativo del Mef del 24 maggio 2012, godono dell’esenzione tutti i Bfp parimenti intestati esclusi i Bfp emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009. Ai fini della verifica del limite di esenzione, bisogna considerare il valore effettivo di rimborso al netto degli oneri fiscali. Sui siti web di Poste Italiane di di Cdp è possibile verificare il valore di rimborso lordo e netto a scadenza di ogni Bfp. Per tutti i Bfp in forma cartacea emessi prima del 2009 non c’è l’esenzione, anche se il valore complessivo è inferiore a 5.000 euro.

TASSE SUL RISPARMIO DEGLI ITALIANI +50% NEL 2013

L’imposta deve essere calcolata sul valore nominale del singolo titolo, ma l’importo minimo è 1,81 euro. Per tutti i Bfp, non essendoci un valore di mercato e considerando che l’emissione avviene alla pari, la tassazione si applica sul valore nominale del titolo. Il bollo non è però materialmente addebitato al cliente ogni anno, ma va applicato solo al momento del rimborso dei Bfp.

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